Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi per gli statuti dei partiti).

      1. I cittadini e le persone straniere residenti in Italia hanno diritto di chiedere l'iscrizione a un partito politico e di avere risposta, entro tre mesi, dagli organi competenti previsti dallo statuto.
      2. Lo statuto dei partiti indica:

          a) gli organi dirigenti, le loro competenze e le modalità della loro elezione

 

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da parte di un organo rappresentativo degli iscritti;

          b) le norme atte a evitare che un sesso prevalga sull'altro nella composizione degli organismi dirigenti, negli organi di garanzia, nelle candidature alle elezioni;

          c) la composizione e la procedura di convocazione dell'organo rappresentativo degli iscritti;

          d) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano la linea politica del partito;

          e) le modalità di partecipazione delle minoranze alle strutture organizzative del partito, nonché alle risorse finanziarie di cui al comma 3;

          f) i casi e i motivi per cui può essere deciso lo scioglimento di un organo territoriale del partito, nonché le relative procedure di ricorso;

          g) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia, precisando modalità che assicurino la loro indipendenza rispetto agli organi di direzione politica;

          h) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti delle iscritte e degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso da parte degli interessati;

          i) le modalità di selezione delle candidature da presentare per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali, provinciali e comunali, nonché per le cariche di sindaco, di presidente della provincia e di presidente della regione, ai sensi dell'articolo 4.

      3. Le risorse finanziarie disponibili per l'attività politica sono ripartite in proporzione determinata tra gli organi centrali e le articolazioni territoriali del partito, garantendo il pluralismo interno e il rispetto della legge 3 giugno 1999, n. 157, come da ultimo modificata dall'articolo 10 della presente legge.

 

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